Lo statuto di AIAF
ART. 1 – Denominazione e sede
E’ costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e nel rispetto della legge 383/2000, una Associazione di Promozione sociale denominata “Associazione Italiana di Agroforestazione AIAF”, con sede in Legnaro (Padova), Viale dell’Università 14.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
L’Associazione non ha scopo di lucro è apolitica e svolge attività di promozione e utilità sociale.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
L’Associazione promuoverà la propria trasformazione in istituzione avente personalità giuridica, non appena l’Assemblea ne riconoscerà l’opportunità.
ART. 2 – Finalità
Gli scopi dell’Associazione sono:
a) promuovere l’adozione di pratiche agroforestali sostenibili in tutta Italia;
b) sostenere le iniziative e le azioni che hanno come obiettivo quello di sviluppare la consapevolezza, la conoscenza, la ricerca e l’elaborazione di politiche volte a favorire l’uso, la coltivazione e la diffusione delle specie legnose all’interno delle aziende agricole italiane, anche ispirandosi ad esperienze di altri paesi e valendosi di tutti gli strumenti finanziari e non esistenti a livello locale, nazionale ed internazionale, in particolar modo a livello dell’Unione Europea;
c) promuovere la conservazione ed il restauro dei tradizionali sistemi agroforestali presenti in Italia;
d) favorire la valorizzazione economica dei prodotti e dei servizi, diretti e indiretti, dei sistemi agroforestali, in particolare promuovendone i sistemi di certificazione.
ART.3 – Attività
Al fine di meglio perseguire e raggiungere gli scopi di cui al precedente art. 2, l’Associazione svolgerà, tra le altre, le seguenti attività:
a) redazione di progetti di massima, di progetti di indirizzo su temi innovativi e/o ad alto contenuto divulgativo, nonché di consulenze finalizzate a promuovere l’agroforestazione in Italia;
b) raccolta in un apposito “centro di documentazione” di atti e documenti di varia natura (testi, disegni, fotografìe, documenti, atti di convegni e simili) che abbiano per oggetto l’agroforestazione in Europa e soprattutto in Italia;
c) finanziamento, progettazione, coordinamento e sviluppo di ricerche; promozione di convegni, conferenze e mostre su temi attinenti all’agroforestazione;
d) pubblicazione di studi, monografie e articoli attinenti l’agroforestazione;
e) invio di una newsletter elettronica a tutti i membri;
f) gestione di un sito web dedicato, con lo scopo di condividere informazioni, i risultati scientifici e questioni politiche sull’agroforestazione;
g) perseguire la collaborazione con altre associazioni agroforestali e non per lo scambio di informazioni e l’organizzazione di congressi, simposi e seminari, in particolare con EURAF, di cui s’intende far parte come soggetto coordinatore a livello europeo.
h) attività di educazione, sensibilizzazione e formazione finalizzate alla conoscenza, alla tutela e alla realizzazione degli impianti agroforestali;
i) gestione diretta di aree di interesse agroforestale (o suscettibili di esserlo) finalizzata al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
ART. 4 – Risorse economiche
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote e contributi degli associati;
b) dalle sovvenzioni, finanziamenti e contribuzioni dello Stato, di enti o istituzioni pubblici e di soggetti privati;
c) dai proventi delle attività svolte verso gli associati o i terzi, anche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
d) da eventuali donazioni o lasciti;
e) da erogazioni liberali di associati e di terzi;
f) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
g) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
h) da ogni altra entrata compatibile con le finalità di promozione sociale che concorra ad incrementare l’attività, ivi comprese le eventuali risorse messe a disposizione dalla Comunità Europea e da organismi internazionali.
I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
L’esercizio economico-finanziario è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio preventivo che dev’essere approvato dall’Assemblea entro il mese di novembre.
Il conto consuntivo dev’essere parimenti predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea con le maggioranze previste dal presente statuto, entro il primo quadrimestre dell’anno successivo a quello cui si riferisce. E’ depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 giorni prima dell’assembla e, può essere consultato da ogni associato.
Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene tutte le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio successivo.
ART. 5 – Soci
Possono essere soci dell’Associazione sia enti pubblici, sia enti privati riconosciuti o non riconosciuti, sia persone fisiche, purché siano interessati, a qualunque titolo, al perseguimento degli scopi dell’Associazione medesima.
Nel caso di adesione di associazioni ed enti, questi ultimi saranno rappresentati nei momenti associativi e assembleari da una o più persone, intendendo che in sede di votazione si conterà un solo voto.
Sono soci effettivi: i soci fondatori e i soci ordinari.
Sono soci fondatori quelli che partecipano alla costituzione dell’Associazione.
Sono soci ordinari quelli che successivamente richiedano l’iscrizione e siano stati ammessi all’Associazione dal Consiglio Direttivo.
Sono soci onorari quelli che sostengono l’Associazione concorrendo ai suoi scopi con prestazioni di qualsiasi genere o con il versamento di quote “una tantum” e sono nominati su iniziativa e con delibera del Consiglio Direttivo.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
I soci effettivi partecipano direttamente alla vita e all’attività dell’Associazione, hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese sostenute nello svolgimento dell’attività prestata. Svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
I soci fondatori e i soci ordinari sono tenuti a versare la quota sociale annua stabilita dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
L’ammissione a socio ordinario viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa domanda scritta da parte del richiedente con la quale dichiara di accettare integralmente il presente statuto e l’eventuale regolamento, e presentazione di due associati.
La richiesta si intenderà accolta ove entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di adesione, non venga comunicato ai richiedenti provvedimento scritto di diniego succintamente motivato ed entra in vigore col pagamento della quota associativa.
La partecipazione sociale dei soci ha la durata di un anno. Alla scadenza di ciascun anno associativo (che coinciderà con l’anno solare) il rapporto associativo si intenderà rinnovato per un altro anno, salvo che il socio non abbia rassegnato le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre dell’anno in corso.
La quota annuale deve essere versata entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di mancato pagamento la partecipazione del socio si intenderà risolta, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo.
Il comportamento dei soci verso gli altri associati e all’esterno dell’Associazione deve essere improntato all’assoluta correttezza e buona fede, evitando azioni in conflitto con gli interessi dell’Associazione stessa.
In particolare, si dovrà ottemperare a quanto stabilito nell’eventuale regolamento interno.
La cessazione della qualità di socio potrà avvenire per dimissioni da formalizzare con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, per morte e per esclusione.
Il socio che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto può essere escluso dall’Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo, previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio indicato dal socio all’atto dell’iscrizione almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione. Contro la delibera di esclusione, ed entro i successivi 30 giorni, il socio può proporre appello all’assemblea. E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
In nessun caso gli associati esclusi avranno diritto al rimborso delle quote e/o contributi associativi versati.
La quota e/o il contributo associativo:
– sono intrasmissibili;
– non sono rivalutabili.
ART.6 – Organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
1) l’Assemblea generale dei soci;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente;
4) il Comitato Tecnico Scientifico;
5) il Revisore dei Conti, qualora nominato o richiesto dalla legge.
Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per l’espletamento dei compiti affidati dagli organi dell’Associazione, e salvo quanto previsto dal successivo art. 11 per i membri del Comitato Tecnico Scientifico.
ART. 7 – Assemblea
L’Assemblea, costituita dai soci fondatori e ordinari:
a) rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità al presente statuto, obbligano tutti i soci;
b) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell’Associazione;
e) formula proposte in ordine al programma dell’Associazione che viene definito e attuato dal Consiglio Direttivo;
d) approva le modifiche dello statuto e l’eventuale regolamento interno;
e) approva la nomina del Revisore dei Conti;
f) elegge il Consiglio Direttivo mediante scrutinio a voto segreto con la possibilità di espressione di non più di due preferenze ed il ricorso al ballottaggio in caso di parità;
g) elegge il Comitato Tecnico Scientifico;
h) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l’ammontare delle quote associative;
i) delibera su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
ART. 8 – Deliberazioni dell’Assemblea
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno anche per l’approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta sia richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 dei soci effettivi.
L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente o dal socio più anziano per iscrizione. Nell’Assemblea il Presidente nomina il Segretario dell’Assemblea.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea verrà dato tramite mail o comunicazione web del sito da spedirsi o pubblicare almeno 10 gg. prima della data stabilita.
L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto e in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
L’Assemblea delibera con la maggioranza semplice dei presenti e rappresentati per delega, salvo che per la deliberazioni di cui al punto d) dell’art. 7 per le quali è richiesta la maggioranza qualificata di cui al successivo art. 15. Le deliberazioni dell’assemblea sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone o quando l’assemblea lo ritenga opportuno.
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 9 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è formato da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri eletti dall’Assemblea dei soci tra i suoi membri.
II Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati consecutivi
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) organizzare le attività dell’Associazione, definirne e attuarne il programma sulla base delle proposte formulate dall’Assemblea e prendere tutte le iniziative utili all’Associazione stessa sulla base del programma e più in generale degli scopi fissati dallo statuto;
b) deliberare l’ammissione di nuovi;
c) deliberare l’esclusione di soci che contravvengano ai doveri indicati dal presente statuto, con le modalità di cui all’Art. 5;
d) proporre all’Assemblea eventuali modifiche dello statuto;
e) eleggere nel suo seno il Presidente, il vice presidente ed il segretario che svolge anche funzioni di tesoriere;
f) proporre i membri del Comitato Tecnico Scientifico;
g) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
h) deliberare su ogni oggetto attinente all’attività dell’Associazione non di competenza di altri organi.
Il Consiglio Direttivo si riunisce mediante la convocazione del Presidente con mail indicante l’ordine del giorno, da spedirsi o consegnarsi almeno 7 giorni prima, oppure a seguito di domanda sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri.
Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide con l’intervento di almeno 3 dei suoi membri e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità il voto del presidente vale doppio.
Delle deliberazioni verranno redatti i relativi verbali che saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell’Associazione e conservati in appositi registri.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo saranno invitati anche i soci fondatori con diritto di parola, senza diritto di voto.
E’ ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione.
Verificandosi questi presupposti, il consiglio direttivo s’intende tenuto nel luogo ove si trova il presidente dell’adunanza insieme al segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.
ART. 10 – Presidente
II Presidente dell’Associazione è eletto per un triennio dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e può essere riconfermato solo per un ulteriore triennio.
II Presidente:
a) rappresenta legalmente, anche in giudizio, l’Associazione;
b) convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
e) cura l’esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo intrattenendo tutti i rapporti esterni necessari;
d) dispone gli ordini di riscossione nonché, unitamente al tesoriere, gli ordini di pagamento.
Il Presidente è coadiuvato dal vice presidente che lo sostituisce in caso di impedimento.
II Presidente può delegare per il compimento di singole attività i membri del Consiglio Direttivo.
ART.11 – Comitato Tecnico Scientifico
II Comitato Tecnico Scientifico dell’Associazione è formato da 5 membri proposti dal Consiglio Direttivo e nominati dall’Assemblea anche tra soggetti esterni all’Associazione medesima.
I membri esterni del Comitato Tecnico Scientifico possono essere docenti universitari, studiosi e professionisti che a vario titolo e con differenti competenze abbiano prestato attenzione alle problematiche riconducibili agli scopi dell’Associazione.
Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica 3 anni.
Spetta al Comitato Tecnico Scientifico:
a) eleggere nel suo seno il proprio presidente ed il vice presidente;
b) fornire, su richiesta dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo, contributi conoscitivi, interpretativi e progettuali;
d) elaborare – su richiesta dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo – i progetti per l’ammissione dell’Associazione ai finanziamenti comunitari, ovvero di altri enti pubblici, destinati al perseguimento di obbiettivi specifici;
e) curare la raccolta nel “centro di documentazione” dell’Associazione degli atti e documenti relativi al tema dell’agroforestazione;
f) svolgere, anche su richiesta dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo, qualsiasi altra attività attinente agli scopi dell’Associazione che richieda una particolare qualificazione e competenza tecnico scientifica.
Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce di regola ogni 3 mesi ed ogni volta che il presidente dell’organo lo ritenga opportuno, mediante convocazione indicante l’ordine del giorno tramite mail o comunicazione web del sito, da spedirsi o consegnarsi almeno 3 giorni prima, oppure a seguito di domanda sottoscritta da almeno 1/3 dei membri.
Le adunanze del Comitato Tecnico Scientifico sono valide con l’intervento di almeno tre dei suoi membri e le eventuali decisioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.
Delle decisioni verranno redatti i relativi verbali sottoscritti dal presidente del Comitato Tecnico Scientifico e conservati in appositi registri.
E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato Tecnico Scientifico si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Ai membri del Comitato Tecnico Scientifico è riconosciuto un gettone di presenza e il rimborso delle eventuali spese sostenute nei limiti e secondo le modalità che verranno definite dal consiglio direttivo.
ART. 12 – Revisore
II Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio Direttivo anche tra soggetti esterni all’Associazione, purché aventi particolare competenza amministrativa e contabile, qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno, o lo preveda la legge.
Il Revisore dei Conti dura in carica 3 anni e può essere riconfermato.
Spetta al Revisore dei Conti:
a) controllare l’amministrazione dell’Associazione, con facoltà di ispezionare in qualsiasi momento i libri e i documenti contabili comunicando al Presidente ogni eventuale rilievo;
g) riferire annualmente all’Assemblea sul conto consuntivo dell’Associazione.
ART.13 – Utili
L’utile o l’avanzo di gestione risultante dal bilancio consuntivo deve essere reinvestito nelle attività statuarie successivo degli anni successivi, se non diversamente previsto dalla legge.
ART.14 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato solo dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
L’Assemblea determinerà le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori.
Il patrimonio sarà devoluto a scopi di utilità sociale.
In nessun caso, in nessuna misura, sotto nessuna forma, tale attivo potrà essere ripartito tra i soci dell’Associazione disciolta.
ART.15 – Modifiche
Lo Statuto può essere modificato dall’Assemblea dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di tre decimi dei soci, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
ART. 16 – Rinvio
Per quanto non contemplato nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia.
ART.17 – Norma transitoria
Ai soci fondatori spetta il compito di procedere alla nomina dei membri del primo Consiglio Direttivo e del primo Presidente e l’incarico di reggere l’Associazione sino alla completa integrazione degli organi statutari, che dovrà comunque avvenire entro un anno dalla costituzione dell’Associazione.
Il primo Consiglio Direttivo nomina i membri del primo Comitato Tecnico Scientifico proposti dai soci fondatori.